1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre la deliberazione della Direzione Nazionale.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale e la Direzione Nazionale;
a) nomina a suo insindacabile giudizio il Segretario Generale;
b) propone al Consiglio Nazionale i componenti dell’Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
c) soprintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali;
d) indice le elezioni nazionali e regionali.
3. Il Presidente, in casi di particolare necessità e urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale o della Direzione Nazionale secondo la competenza, nella prima seduta utile.
4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, anche non occasionale o temporaneo, è sostituito dal Vice-Presidente. Il Vice Presidente eletto dal Consiglio Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei soli casi in cui sostituisce il Presidente a causa della sua assenza o impedimento ovvero se delegato dallo stesso;
5. Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del mandato ovvero sino alla eventuale revoca disposta dal Collegio dei Probiviri.
6. A supporto del programma associativo, il Presidente Nazionale propone alla Direzione Nazionale la eventuale costituzione del Comitato tecnico- scientifico e di Strutture specialistiche.